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30 giugno 2019

MERCIMONIO


ILLECITO
LA VENDITA DI RELIQUIE
Cosa dice la Chiesa


di Umberto Battini
  

Leggete l'istruzione di dieci pagine e 38 articoli della Congregazione per le Cause dei Santi reperibile sul web, emessa nell'anno 2017.

E' una faccenda seria, molto seria. Per un cristiano.


L’istruzione, intitolata “Le reliquie nella Chiesa: autenticità e conservazioneˮ si rivolge ai vescovi e sostituisce le indicazioni contenute nell’appendice della precedente istruzione “Sanctorum Materˮ (del 2007). Il nuovo documento ricorda che le reliquie «hanno sempre ricevuto particolare venerazione e attenzione perché il corpo dei beati e dei santi, destinato alla risurrezione, è stato sulla terra il tempio vivo dello Spirito Santo e lo strumento della loro santità, riconosciuta dalla Sede Apostolica tramite la beatificazione e la canonizzazione».

L'articolo 25 del documento così recita:
«Sono assolutamente proibiti il commercio (ossia lo scambio di una reliquia in natura o in denaro) e la vendita delle reliquie (ossia la cessione della proprietà di una reliquia dietro il corrispettivo di un prezzo), nonché la loro esposizione in luoghi profani o non autorizzati». 
Il riferimento in nota è al canone 1190 del Codice di Diritto Canonico, che recita: «è assolutamente illecito vendere le sacre reliquie».

Purtroppo sul web, nei mercatisi antiquari dell'usato, non di rado si possono vedere esposte reliquie di Santi! Dando per scontato che siano per buona parte vere, è probabile che molte siano anche false! Ma ciò non dimezza la gravità della cosa. 
Tanto per esser chiari: per la Chiesa è un illecito! Cioè non-lecito!

Il termine illecito, in diritto, indica un comportamento umano contrario all'ordinamento giuridico, in quanto costituisce violazione di un dovere o di un obbligo posto da una norma giuridica (detta primaria), al quale un'altra norma (detta secondaria) ricollega una sanzione.