PER PIACENZA DEL 1391
Tanta crudezza nell'applicare le pene
Che le leggi penali medievali siano state crudeli verso chi commetteva particolari crimini, anche a Piacenza è un dato di fatto.
Ce lo conferma il “Liber dominici” conservato alla civiva biblioteca Passerini Landi, che è l’originale degli Statuti Piacentini dati alla stampa, ed ovviamente in un forbito latino nell’anno 1391.
Siamo nel tempo del Dominus Generalis il Duca Gian Galeazzo Visconti di Milano, che approva le nuove leggi per la nostra città.
Queste leggi si rifanno già a quelle del 1322 e rivedute nel 1326 da quello che fu un vero e proprio despota per Piacenza e cioè Galezzo Visconti.
Ne prenderemo in considerazione alcune, per dare il senso della crudezza riservata a certi tipi di crimine.
Interessante è la legge relativa al furto, e la pena era comminata non in base al tipo di oggetto rubato, ma secondo del suo valore effettivo in soldoni sonanti.
Un furto di qualcosa che non valeva più di venti soldi, vedeva il colpevole esposto a Piacenza in piazza, al pubblico ludibrio cioè alla berlina, su di un palco dove “alla gogna” si era bloccati nei polsi e nel collo.
Ovviamente la gente, passando, aveva pieno potere di sbeffeggiare, sputare e lanciare rifiuti d’ogni genere contro al poveraccio.
Ma non finiva così: era denudato e poi trascinato in giro per le strade di Piacenza dandogli ogni tanto qualche bella frustata, e in tal modo, dopo questa giornata particolarissima, il reo aveva comunque scontato la sua pena.
Se la cosa rubata valeva la somma di oltre venti soldi e fino ai quaranta, il povero ladro si vedeva tagliata un’orecchia; se l’oggetto valeva tra i quaranta e fino ai cento soldi, una bella somma, al poveraccio era cavato letteralmente un occhio!
Se la ruberia assumeva valore vicino fino alle dieci lire – altissimo valore – oltre all’occhio si tagliava di netto un piede.
Va da sé che se la cosa rubata superava la cifra delle dieci lire, per il poveraccio non c’era scampo: impiccagione pubblica in piazza.
C’erano alcune condizioni di alleviazione della pena: essere cioè minorenne, cosa che al tempo, anche qui a Piacenza, si aveva fino ai venticinque anni; ed allora il Podestà in persona poteva mitigare la pena.
Per il minorenne, soprattutto se commetteva il fatto per la prima volta e se l’oggetto del furto, non superava l’enorme somma dei cento soldi, era alleviata notevolmente.
Niente amputazione di orecchio, occhio, piede ma una bella dose di frustate e la “classica” esposizione giornaliera alla pubblica gogna.
Quando però il furto era fatto con il taglio della borsa allora “supra laqueo suspendatur” cioè il reo andava sospeso con il cappio, impiccato e non prima di avergli amputato una mano, quella che impugnava il coltello affilato.
Anche rubare in una casa abitata in città qui a Piacenza o nel territorio, comportava senza mezze misure l’impiccagione: la sfera privata di ogni ceto, tra le proprie mura, era inviolabile.
Una domanda sorge spontanea: ma quanti amputati circolavano tra le strade cittadine e distrettuali piacentine? Con questa crudele legge dell’amputazione si incrementavano disabili, persone che molto probabilmente sarebberoo poi difficilmente sopravvisute in quel contesto.
Fanno trasecolare queste dure leggi relative al furto, ma purtroppo questo ci raccontano i precisi dati storici, e queste erano le condizioni di vita locali nel dominio milanese.
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